Le Sezioni Unite sull’applicazione d’ufficio della sospensione condizionale della pena
Interessante pronuncia delle Sezioni Unite n. 22cass-pen-sez-un-2019-22533533/2019 (deposito 22 maggio 2019) che ha dettato il seguente principio di diritto: “Fermo il dovere del giudice di appello di motivare il mancato esercizio del suo potere di ufficio di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, in presenza della condizioni che ne consentono il riconoscimento, specialmente se sopravvenute al giudizio di primo grado, l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio, se non lo ha richiesto nel corso del giudizio di appello”