Le Sezioni unite sulle questioni attinenti alla previsione di cui all’art. 448 comma 2-bis c.p.p. – dopo il patteggiamento si può ricorrere in cassazione contro le sanzioni amministrative accessorie
La sentenza 21638/2020 ha affermato il seguente principio di diritto: “A seguito dell’introduzione della previsione di cui all’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione contro la sentenza di applicazione della pena con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell’accordo tra le parti”.
Invece, con la sentenza 21369/2020 la Suprema Corte ha affermato che dopo il patteggiamento si può ricorrere in cassazione contro le sanzioni amministrative accessorie, formulando il seguente principio di diritto: “In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito dell’introduzione della previsione di cui all’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell’art. 606 c.p.p.”