Cassazione: inammissibile l’impugnazione depositata a mezzo PEC
Secondo questa sentenza della Suprema Corte è inammissibile l’impugnazione depositata a mezzo posta elettronica certificata, in considerazione della natura tassativa delle modalità di presentazione stabilite dal codice di rito, non derogate dalle previsioni introdotte dall’art. 24, comma 4, d.l. n. 137 del 2020. L’adozione delle specifiche tecniche – circa il formato degli atti e gli indirizzi elettronici – da parte del direttore generale dei sistemi informativi non consentirebbe, comunque, di attribuire efficacia al deposito telematico degli atti di impugnazione, ciò perchè non sono state emanate le specifiche tecniche chiamate ad abilitare, tra l’altro, l’uso della firma digitale e non è stato istituito il fascicolo telematico ove far confluire gli atti inviati a mezzo posta elettronica certificata.