Dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 197-bis comma 6 c.p.p.
Con la sentenza n. 21 del 26 gennaio 2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art 197 bis comma del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede l’applicazione della disposizione di cui all’art. 192, comma 3, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 dell’art. 197-bis c.p.p., nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” divenuta irrevocabile.
La medesima sentenza dichiara altresì l’illegittimità costituzionale dell’art. 197-bis, comma 3, c.p.p., nella parte in cui prevede l’assistenza di un difensore anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del medesimo art. 197-bis, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” divenuta irrevocabile.
Si ringrazia l’Avv. Alessandro Monteleone per la segnalazione.