Regolamento

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA TERRITORIALE

DELL’UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE

ISTITUITA PRESSO LA CAMERA PENALE DELLA ROMAGNA

 

TITOLO I – Disposizioni Generali

Art. 1 – Costituzione

  1. La Camera Penale della Romagna ha istituito la Scuola Territoriale in conformità all’art. 3 del Regolamento delle scuole UCPI approvato dalla Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane e come in ultimo aggiornato in data 14 gennaio 2017.

Art. 2 – Oggetto

  1. L’attività di formazione di qualificazione personale dell’avvocato penalista viene organizzata e gestita dalla Scuola Territoriale istituita dalla Camera Penale della Romagna in conformità del presente regolamento e delle disposizioni disciplinanti le Scuole Territoriali contenute nel Regolamento delle scuole UCPI approvato dalla Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane in data 14 gennaio 2017.

Art. 3 – Sede

  1. La Scuola Territoriale ha sede presso la segreteria della Presidenza della Camera Penale della Romagna. Per lo svolgimento dell’attività di formazione prevista dal presente regolamento potranno essere utilizzati idonei spazi esterni, anche stipulando accordi o convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Art. 4 – Finalità

  1. La finalità perseguita dalla Scuola Territoriale è di assicurare elevati standard di formazione e di aggiornamento professionale in armonia con le disposizioni dei regolamenti nazionali dell’Unione Camere Penali Italiane in materia di formazione professionale e specializzazione forense.
  2. Relatori e docenti sono scelti fra avvocati di consolidata esperienza professionale e docenti universitari, nonché per particolari esigenze e temi di insegnamento, tra magistrati ed esperti.
  3. La Scuola Territoriale non ha scopi di lucro.
  4. Ai partecipanti ai corsi ed agli altri eventi formativi può essere richiesto solo un concorso nelle spese di gestione.

 

TITOLO II – Attività di formazione

Art. 5 – Formazione e qualificazione professionale

  1. La Scuola Territoriale organizza corsi di base per l’esercizio dell’attività di difesa nel processo penale, nonché attività dirette alla formazione e all’aggiornamento professionale dell’avvocato e del praticante avvocato.
  2. La Scuola Territoriale può organizzare ulteriori attività formative con apposita delibera ed in accordo con le direttive sul punto diramate dalla Giunta dell’UCPI.

Art. 6 Corsi di preparazione all’esame di avvocato

  1. La Scuola Territoriale può organizzare, anche di concerto con le istituzioni e le associazioni forensi, corsi di preparazione all’esame di avvocato e corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, anche ai sensi del D.M. 9 febbraio 2018, n. 17. Essa può, inoltre, organizzare e gestire – nell’ambito di un progetto comune ad altre istituzioni e/o associazioni forensi – lezioni concernenti la formazione penalistica.
  2. L’organizzazione dei suddetti corsi viene regolamentata e approvata con apposita delibera.

Art. 7 – La Formazione penalistica di base

  1. La Scuola Territoriale impartisce la formazione penalistica di base mediante l’organizzazione di un corso di formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista, destinato a fornire ad avvocati e praticanti avvocati abilitati al patrocinio un’adeguata formazione, nonché gli strumenti indispensabili per l’esercizio della funzione difensiva penale.
  2. Il corso prevede un minimo di novanta ore da svolgersi nell’arco di ventiquattro mesi, ai sensi di quanto disposto all’art. 6, comma 2, del regolamento delle scuole UCPI del 14 gennaio 2017, all’art. 2 del regolamento del C.N.F. del 22 maggio 2015, nonché di quanto nelle linee guida del C.N.F. per l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di difesa di ufficio; esso ha per oggetto gli istituti fondamentali del diritto penale e del diritto processuale penale, il diritto penitenziario e la deontologia forense. Possono, inoltre, essere previsti incontri concernenti la balistica, la medicina legale, l’informatica forense e le altre materie ausiliarie utili alla formazione pratica dell’avvocato penalista. Particolare attenzione viene riservata alla strategia difensiva.
  3. Il programma del corso è articolato seguendo i modelli minimi uniformi previsti nel regolamento emanato dal C.N.F. il 22 maggio 2015.
  4. La Scuola Territoriale adotta specifici meccanismi di controllo, rigorosi e agevolmente verificabili, della effettiva partecipazione alle singole lezioni.
  5. All’esito del corso è effettuata una prova di verifica finale consistente in un colloquio da sostenere dinanzi ad una commissione composta dal Responsabile della Scuola Territoriale (o da un suo delegato, anche facente parte di altre Camere Penali), coadiuvato da due componenti del Direttivo della Camera Penale della Romagna o del Comitato di Gestione della Scuola Territoriale (o da loro delegati, anche facenti parte di altre Camere Penali) o del Consiglio dell’Ordine. Al colloquio finale sono ammessi soltanto coloro che abbiano frequentato almeno l’80% degli incontri previsti dal programma.
  6. Il colloquio finale di verifica consiste nella discussione di un caso pratico predisposto dalla commissione e messo a disposizione dei corsisti per il tempo ritenuto necessario. Ai fini del superamento della prova finale, i partecipanti dovranno dimostrare di aver acquisito le tecniche, le capacità e le strategie necessarie per svolgere una adeguata difesa. Della prova di verifica finale verrà redatto un verbale sottoscritto per ciascun partecipante in cui verrà sinteticamente annotato il giudizio della commissione, attestando l’idoneità o meno del candidato.
  7. Coloro che all’esito della prova di verifica non saranno ritenuti idonei potranno presentarsi nuovamente innanzi alla commissione esaminatrice entro il termine massimo di due anni dalla conclusione del corso.
  8. La partecipazione alle lezioni dei corsi previsti dal presente articolo può essere riconosciuta ai fini della attribuzione di crediti formativi per la formazione continua dell’avvocato a coloro che abbiano frequentato almeno l’80% delle lezioni previste dal programma, ancorché non abbiano sostenuto la prova finale.
  9. L’attestato di frequenza con il giudizio di idoneità, contenente la data della prova di verifica finale di cui al presente articolo, verrà sottoscritto dal Presidente della Camera Penale della Romagna e dal responsabile della Scuola Territoriale ed è valido quale titolo per l’iscrizione agli elenchi di cui all’art. 29, comma 1-bis, disp. att. c.p.p. come modificato dal decreto legislativo 31 gennaio 2015, n. 6, integrato dal regolamento emanato dal C.N.F. il 22 maggio 2015.
  10. La Scuola Territoriale redige annualmente un elenco degli attestati rilasciati che verrà inviato in copia alla segreteria dell’Unione delle Camere Penali Italiane, anche a mezzo e-mail.

Art. 8 – La Formazione continua di base

  1. La Scuola Territoriale organizza attività di formazione continua di base mediante corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile un effettivo controllo della partecipazione.
  2. Le iniziative di formazione continua, oltre a vertere su temi di attualità giuridica e professionale del settore penalistico, processualpenalistico e delle materie ausiliarie, devono presentare carattere teorico pratico, con obiettivi di approfondimento dei temi trattati.
  3. Relatori e docenti devono essere scelti tra avvocati di consolidata esperienza professionale e docenti universitari, nonché, solo per particolari esigenze e temi di insegnamento, da magistrati ed esperti del settore.
  4. La Scuola Territoriale prevede meccanismi di controllo, rigorosi e agevolmente verificabili, della effettività della partecipazione alle iniziative di formazione.
  5. All’esito della verifica della effettività della partecipazione all’iniziativa di formazione, la Scuola Territoriale rilascia l’attestato di frequenza che, in caso di accreditamento degli eventi presso le locali istituzioni forensi o presso l’UCPI, è valevole ai fini del riconoscimento dei crediti in materia di formazione continua.

 

TITOLO III – Gestione e organizzazione dell’attività di formazione

Art. 9 – Comitato di gestione

  1. Su proposta del Presidente, il direttivo della Camera Penale nomina il Responsabile della Scuola Territoriale.
  2. Nell’organizzazione della Scuola Territoriale, il Responsabile è coadiuvato da un comitato di gestione composto da almeno quattro membri, individuati tra colleghi iscritti alla Camera Penale della Romagna di riconosciuta qualità professionale.
  3. Il Responsabile della Scuola Territoriale propone al direttivo la nomina dei componenti il comitato di gestione, nel rispetto dei criteri sopra indicati. Il direttivo, valutata ed approvata la proposta, li nomina.
  4. Il Responsabile della Scuola Territoriale ed i membri del comitato di gestione durano in carica fino al termine del mandato del consiglio direttivo che li ha nominati.
  5. Il Responsabile della Scuola Territoriale può, in ogni momento, proporre la revoca motivata di uno o più componenti del comitato di gestione, e la relativa sostituzione. Il direttivo, valutata ed approvata la proposta, nomina i nuovi componenti.
  6. Il direttivo può in ogni momento deliberare, motivandola, la revoca del Responsabile della Scuola Territoriale e la nomina del nuovo Responsabile.

Art. 10 – Organizzazione dell’attività formativa

  1. Il comitato di gestione cura la programmazione e l’organizzazione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni forensi locali, della formazione penalistica di competenza della Scuola Territoriale di cui all’art.5.
  2. Il comitato di gestione della Scuola Territoriale si riunisce periodicamente secondo le indicazioni e le direttive del Responsabile, il quale cura l’attribuzione ai singoli componenti delle competenze relative alle specifiche attività di organizzazione della didattica e della formazione previste dal presente regolamento e dal regolamento delle scuole UCPI.
  3. Il Responsabile del comitato di gestione cura, personalmente o attraverso uno dei suoi componenti all’uopo delegato, il collegamento con il direttivo a fini di informazione e di coordinamento.
  4. Il direttivo ha facoltà di convocare il Responsabile della Scuola Territoriale al fine di verificare la gestione della scuola. Il Responsabile, a conclusione di ogni corso, fornisce al direttivo una relazione finale avente ad oggetto l’attività di formazione svolta.
  5. Il Responsabile della scuola relaziona periodicamente al Direttivo riguardo all’esito delle iniziative di formazione svolte.

Art. 11 – Modalità di accreditamento delle iniziative ai fini della formazione continua

  1. Al fine di conseguire l’accreditamento delle attività formative indicate all’art. 5, la Scuola Territoriale osserva le disposizioni contenute nell’art. 17 regolamento CNF 16 luglio, n.6 e nell’art. 8 regolamento delle scuole UCPI approvato dalla Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane in data 14 gennaio 2017.
  2. Nel caso di accreditamento dell’attività formativa di formazione svolta dalla Scuola Territoriale e la coerenza con le indicazioni del regolamento delle scuole UCPI, il Responsabile della Scuola Territoriale invia alla segreteria dell’UCPI – almeno quaranta giorni prima rispetto all’inizio del corso e/o della diversa attività formativa – una relazione dettagliata dell’attività organizzata. In tale relazione sono indicati: contenuti e metodo formativo, durata, nominativi e qualifiche dei relatori, strumenti previsti per il controllo della effettività e proficuità della partecipazione, modalità di rilascio degli attestai di frequenza, eventuale costo di iscrizione a carico di ciascun partecipante. Deve altresì essere fornita la documentazione concernente l’attività formativa organizzata, anche a seguito di eventuali richieste di modifica e/o integrazione delle disposizioni organizzative impartite dall’UCPI. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla più dettagliata disciplina contenuta all’art. 8 del regolamento delle scuole UPCI approvato dalla Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane in data 14 gennaio 2017.

TITOLO IV– Disposizioni finali di coordinamento

Art. 12 – Norma di coordinamento

  1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si osservano le disposizioni e i criteri di cui al regolamento delle scuole UCPI approvato dalla Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane in data 14 gennaio 2017.