Lesioni personali stradali: due questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Torino
Il Tribunale di Torino, Giudice Dott. Villani, ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale in tema di lesioni personali stradali gravi o gravissime ex art. 590-bis c.p. (così come modificato dall’art. 1, comma 2, L. 23 marzo 2016, n. 41).
La prima relativa all’art. 590-quater c.p., riguardo al computo delle circostanze, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza e/o equivalenza dell’attenuante speciale prevista dall’art. 590-bis comma 7 c.p.. Secondo tale comma “nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà”.
La seconda relativa all’art. 222 c. 2 e c. 3-ter del Codice della Strada, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, la revoca della patente di guida e l’impossibilità di conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca.
Si allega ordinanza.