SS.UU. sulla diversità delle sostanze stupefacenti e la non è ostatività alla configurabilità dell’ipotesi di lieve entità
Le Sezioni Unite hanno stabilito, con la sentenza allegata, che la diversità di sostanze stupefacenti non è ostativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 73, comma 5, DPR 309/1990 poichè è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione agli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione per determinare la lieve entità del fatto. Secondo i Giudici, difatti, la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti eterogenee, qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro.