Sollevato dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. nella parte in cui non prevede il divieto di secondo giudizio.
Procedimento penale e procedimento amministrativo con sanzione di natura penale per lo stesso fatto. Sollevato dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. nella parte in cui non prevede il divieto di secondo giudizio.
Con l’ordinanza che segue, il Tribunale di Bergamo, nella persona della Dott.ssa Antonella Bertoja, ha sollevato dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p., nella parte in cui non prevede l’applicabilità del divieto di un secondo procedimento nei confronti dell’imputato a cui precedentemente, per gli stessi fatti, fosse stata irrogata una sanzione amministrativa di natura sostanzialmente penale in conformità con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Ed infatti nel caso di specie, l’imputato si trova a giudizio per il reato ex art. 10 ter D. Lvo 74/2000, nonostante una precedente (ed in via definitiva) applicazione della sanzione amministrativa ex art. 13 comma 1° D. Lvo 471/1997, con riferimento allo stesso peridio di imposta.
Ed infatti l’ordinanza, riprendendo principi comunitari enunciati dalla Corte EDU A e B contro Norvegia del 15.11.2016 (già recepiti dalla recente Cassazione penale sez. V, sentenza n. 45829 del 16.07.2018), ripropone quei criteri utilizzati al fine di valutare se l’esistenza di un procedimento penale a seguito di un giudicato amministrativo di natura penale, possa dar luogo ad un ne bis in idem.
Precisamente, seguendo pedissequamente quei criteri, il Tribunale di Bergamo giunge a ritenere che nel caso di specie:
- Per quanto riguarda l’unicità di scopi dei due procedimenti, le sanzioni hanno la medesima ratio punitiva, ossia l’interesse sociale dello Stato a riscuotere i tributi dovuti. Il Tribunale rileva infatti che entrambe le sanzioni contrastino l’omesso versamento dell’IVA.
- Il fatto storico, e quindi la condotta omissiva dell’imputato, è lo stesso. Ne consegue la totale coincidenza ontologica e finalistica dei due procedimenti.
- Con riferimento alla proporzione complessiva delle pene, “la normativa nazionale non contiene norme che garantiscano unna coordinazione che limiti a quanto strettamente necessario l’onere supplementare che risulta, per gli interessati, da un cumulo di procedimenti, né preveda norme idonee a garantire che la severità del complesso delle sanzioni imposte siam limitato a quanto strettamente necessario rispetto alla gravità del reato (pag. 9)”.
Ciò quindi secondo il Giudice, comporterebbe l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. per i motivi esposti, in violazione degli artt. 3, 117 comma 1° Cost, in relazione all’art. 4 del Protocollo n.7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Avv. Andrea Valentinotti