Tentativo infruttuoso di recupero del compenso per il difensore d’ufficio e richiesta di liquidazione
La recente ordinanza in commento indica cosa si debba intendere per tentativo di recupero delle somme dovute al difensore d’ufficio, necessario per la richiesta di liquidazione ex art. 116 D.P.R. 115/2002.
Il Tribunale di Reggio Calabria aveva rigettato la richiesta di liquidazione rilevando l’onere da parte del richiedente di fornire la prova della “totale non abbienza o della completa impossidenza del patrocinato”.
Ed infatti il provvedimento impugnato, e censurato dalla Corte, dava atto che il difensore aveva espletato l’iter processuale (procedimento per decreto ingiuntivo non opposto, intimazione a mezzo precetto) senza però dare seguito a tentativo di esecuzione mobiliare.
Rileva la Corte che “nessuna norma di legge impone l’espletamento puntiglioso di tutte le attività pretese in successione dal Tribunale nella sua ordinanza”.
L’ordinanza spiega che alla base dell’art. 116 non vi è la non abbienza o l’insolvibilità, bensì l’anticipazione al professionista (aggiungiamo, chiamato come difensore d’ufficio a svolgere una attività certamente di primaria importanza) di una somma che successivamente lo Stato dovrà recuperare dall’imputato.
Avv. Andrea Valentinotti