CORTE COST. N. 88/2019 – REVOCA PATENTE DI GUIDA – ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE ART. 222 CDS
Si allega la sentenza n. 88/2019 della Corte Costituzionale, che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del codice della strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen..