Prime applicazioni dell’art. 448 comma 2 bis c.p.p. introdotto dalla Legge Orlando
La Legge Orlando ha introdotto il comma 2 bis all’art. 448 c.p.p., stabilendo che il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
In allegato una prima dichiarazione di inammissibilità di un ricorso proposto avverso sentenza di patteggiamento, non sussistendone le condizioni legittimanti.
Vale la pena notare come la Corte abbia applicato la sanzione di € 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.
A seguito della riforma si può incorrere in una sanzione fino a € 6.000,00 in caso di inammissibilità del ricorso, specie contro sentenze di patteggiamento.
Si ringrazia l’Avv. Alessandro Monteleone per la segnalazione.