Dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 656 c.p.p. e sospensione degli ordini di esecuzione (emessi o anche eseguiti)
In allegato l’interessante provvedimento della Procura Generale di Napoli che dopo approfondita riflessione sulle conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 656 c.p.p. di talché devono essere sospese le condanne fino a 4 anni di pena detentiva, ha deciso che trattandosi di illegittimità costituzionale quindi la norma cessa di esistere con effetto ex tunc, tutti gli ordini di esecuzione devono essere sospesi e i condannati scarcerati, mentre gli ordini non ancora eseguiti dalla polizia giudiziaria vengono restituiti all’Ufficio della Procura Generale.
L’interpretazione delle conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità non sono unanimi (anche se a chi scrive sembra l’unica corretta), tuttavia altre Procure hanno orientamenti diversi, ritenendo, per esempio, che debba essere attivato il Giudice dell’Esecuzione.
L’amico e caro collega Piero Monteleone la scorsa settimana ci ha fatto avere un provvedimento del Procuratore di Rimini Dott.ssa Melotti conforme all’orientamento sopra citato, che ha disposto l’immediata scarcerazione del condannato.
Filippo Poggi