La V sezione dice no alla delega orale
La V sezione della Corte di Cassazione ha affrontato il tema relativo alle modalità di conferimento della delega prevista dall’art. 102 c.p.p.. Il Collegio ha analizzato la questione secondo cui essa debba essere conferita necessariamente per iscritto ovvero se possa essere conferita anche oralmente.
Nel testo della sentenza si legge dunque che «è, quindi, l’art. 96, comma 2, cod. proc. pen., per il quale la nomina (come la designazione del sostituto, in virtù del rimando fatto dall’art. 34 D.A.c.p.p.) deve essere documentata per iscritto, perché solo in tal modo può avere effetto dinanzi all’Autorità giudiziaria. Infatti: a) se la nomina è fatta con “dichiarazione resa all’autorità procedente”, essa è necessariamente inserita in un verbale, non essendo concepibile una nomina affidata alla memoria degli operatori giudiziari; b) se “è consegnata all’autorità procedente dal difensore” vuol dire che è stata effettuata per iscritto e in tale forma consegnata all’Autorità giudiziaria; c) se “è trasmessa con raccomandata” all’autorità giudiziaria procedente vuol dire che è stata previamente raccolta in forma scritta».
«dovendo la designazione del sostituto avvenire nelle stesse forme, non è ammissibile la designazione orale. Essa può avvenire con dichiarazione rese personalmente dal difensore all’autorità procedente (nel qual caso è inserita a verbale), ovvero consegnata o trasmessa per iscritto all’autorità procedente».
Si allega il testo della sentenza Cassazione Penale, Sez. V, 11 giugno 2018 (ud. 26 aprile 2018), n. 26606 – Presidente Palla, Relatore Settembre, reperito dall’Avv. Alessandro Monteleone.