La Cassazione sulla seconda concessione della sospensione condizionale della pena
In questa recentissima ed un po’ sorprendete pronuncia della Prima Sezione Penale di afferma il principio di diritto secondo il quale una seconda sospensione condizionale può essere concessa anche quando con la seconda sentenza di superi il limite dei due anni, quando il precedete reato oggetto del beneficio sia stato dichiarato formalmente estinto ai sensi dell’art. 167 del codice penale.
La sentenza riafferma anche il principio di diritto secondo il quale in caso di concessione della sospensione condizionale della pena concessa oltre i limiti dell’art. 163 codice penale, la statuizione del giudice deve essere oggetto di impugnazione da parte del PM che non può invece chiederne la revoca in sede di incidente di esecuzione, tranne nel caso in cui si dimostri che il giudice della cognizione non era a conoscenza della causa ostativa (ad esempio per mancato aggiornamento del casellario giudiziale).
In questo modo la pronuncia della Prima Sezione consente ulteriori concessioni della condizionale, oltre a quella codificata dall’art. 445, comma 2 c.p.p. come beneficio connesso al rito della applicazione della pena su richiesta che prevede appunto che della pena pecuniaria o di una sanzione sostitutiva ex lege n. 689/1981 non può tenersi conto ai fini della decisione sulla sospensione condizionale qualora il reato si sia estinto nel termine biennale o quinquennale previsto dalla norma senza che tale estinzione sia stata necessariamente dichiarata dal giudice dell’esecuzione in quanto il beneficio discende direttamente dalla previsione normativa.
Filippo Poggi