Nuova contestazione di circostanza aggravante e messa alla prova – L’Intervento della Corte Costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24, co. 2, Cost., nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Si allega sentenza n. 141/2018.