Violenza sessuale di gruppo: no all’aggravante ex art. 609-ter comma 1 n. 2 c.p se la vittima ha assunto volontariamente sostanze alcoliche
La recente decisione della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su un caso di violenza sessuale di gruppo, interviene sull’eventuale configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 609 ter comma 1 n. 2 c.p.
Nel caso specifico, secondo la ricostruzione del Giudice di merito, la persona offesa si trovava sotto l’influenza di sostanze alcoliche, assunte (si legge dall’enunciazione del fatto) volontariamente.
La Corte, dapprima affronta la questione circa la sussistenza o meno del consenso valido da parte della persona offesa, dichiarando inammissibile il ricorso dei difensori degli imputati, e quindi confermando, per quanto concerne la penale responsabilità, la sentenza impugnata (la Corte rileva che lo stato di ubriachezza, con assunzione volontaria, non può essere considerato alla base di un valido consenso al rapporto sessuale).
Proseguendo, la Corte affronta un aspetto che merita approfondimenti e riflessioni. Infatti il Giudice di legittimità rileva che non possa essere integrata la circostanza aggravante ex art. 609 ter comma 1 n. 2 c.p. qualora la vittima del reato abbia volontariamente assunto sostanze alcoliche.
In punto di diritto, la Corte precisa infatti che la norma di cui sopra applica un aumento di pena qualora il reo commetta il reato di violenza sessuale utilizzando mezzi per costringere (con violenza o generando una vera e propria incapacità di intendere e volere ) la vittima, quali armi o sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti.
Purtuttavia, viene rilevato che tale circostanza non possa trovare applicazione qualora l’assunzione di sostanze alcoliche sia volontaria, e quindi in assenza di alcuna costrizione. Spiega infatti la Corte che l’uso delle sostanze deve necessariamente essere strumentale alla violenza sessuale e che quindi deve essere il soggetto attivo a somministrarla alla vittima. In difetto, non può esservi alcuna strumentalità.
Si ringrazia l’Avv. Andrea Valentinotti per la segnalazione.
Si allega sentenza n. 32462/2018.