Maltrattamenti contro familiari e conviventi: il reato sussiste anche in caso di divorzio.
La sentenza in esame affronta la questione legata alla configurabilità del reato di “maltrattamento di familiari e conviventi” ex art. 572 c.p., se commesso dal marito nei confronti della ex moglie, anche se a seguito di intervenuta sentenza di divorzio.
La Corte spiega che non rileva la durata della effettiva convivenza dopo la pronuncia di scioglimento del matrimonio, bensì la stabile relazione affettiva tra soggetto attivo e persona offesa.
Ed infatti la Corte, facendo presente che il delitto di cui all’art. 572 c.p. ha subito una significativa modifica nel 2012, e che oggi è rubricato non più come “maltrattamenti in famiglia” bensì in
“maltrattamenti contro familiari e conviventi”, specifica in termini molto chiari che la condotta illecita in questione sussiste ogni qualvolta vi sia una situazione di stabilità tra imputato e persona
offesa, a prescindere da un rapporto legato da vincolo matrimoniale o di semplice convivenza, e quindi per ogni situazione di fatto.
Viene infine sottolineato che (come da orientamento consolidato) condizione per la sussistenza del reato è il c.d. vincolo di solidarietà tra le parti, in virtù dell’esistenza di “un reciproco affidamento e
aspettative di assistenza, protezione”.
Andrea Valentinotti