Le Sezioni Unite sulle dichiarazioni dei periti e consulenti e la rinnovazione del dibattimento in caso di riforma della sentenza di assoluzione
Dopo la remissione alle SSUU con la questione di diritto “se la dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico costituisca o meno prova dichiarativa assimilabile a quella del testimone, rispetto alla quale, se decisiva, il giudice di appello avrebbe l’obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa”, la Corte, all’udienza del 28 gennaio 2019, aveva fornito risposta affermativa, sostenendo che il giudice di appello è tenuto a rinnovare l’istruzione dibattimentale procedendo all’esame del perito (o del consulente tecnico) se questi sia stato già esaminato nel dibattimento di primo grado e la sua dichiarazione sia ritenuta decisiva.
Nelle motivazioni qui allegate, la Corte ha dunque ricavato tre principi di diritto:
“la dichiarazione resa dal perito nel corso del dibattimento costituisce una prova dichiarativa. Di conseguenza, ove risulti decisiva, il giudice di appello ha l’obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa”;
“ove, nel giudizio di primo grado, della relazione peritale sia stata data la sola lettura senza esame del perito, il giudice di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, condanni l’imputato assolto nel giudizio di primo grado, non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame del perito”;
“le dichiarazioni rese dal consulente tecnico oralmente vanno ritenute prove dichiarative, sicchè, ove siano poste a fondamento dal giudice di primo grado della sentenza di assoluzione, il giudice di appello – nel caso di riforma della suddetta sentenza sulla base di un diverso apprezzamento delle medesime – ha l’obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale tramite l’esame del consulente”.
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 2 aprile 2019 (ud. 28 gennaio 2019), n. 14426