Corte Costituzionale: depositata la sentenza su ergastolo ostativo e preclusione all’accesso ai permessi premio in assenza di collaborazione
Il 23 ottobre 2019, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4-bis, comma 1, dell’OP nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata.
In data di ieri è stata depositata la sentenza n. 253 del 2019 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 4-bis O.P. là dove non contempla che, nelle condizioni indicate, il giudice possa concedere al detenuto il permesso premio.
Segue il principio di diritto ricavato dal comunicato stampa: “Il detenuto per un reato di associazione mafiosa e/o di contesto mafioso può essere “premiato” se collabora con la giustizia ma non può essere “punito” ulteriormente – negandogli benefici riconosciuti a tutti – se non collabora. In questo caso, la presunzione di pericolosità resta ma non in modo assoluto perché può essere superata se il magistrato di sorveglianza ha acquisito elementi tali da escludere che il detenuto abbia ancora collegamenti con l’associazione criminale o che vi sia il pericolo del ripristino di questi rapporti. Pertanto, non basta un regolare comportamento carcerario (la cosiddetta “buona condotta”) o la mera partecipazione al percorso rieducativo. E tantomeno una semplice dichiarazione di dissociazione. La presunzione di pericolosità – non più assoluta ma relativa – può essere vinta soltanto qualora vi siano elementi capaci di dimostrare il venir meno del vincolo imposto dal sodalizio criminale”.