Le Sezioni Unite sulla modalità di esercizio del diritto di partecipazione all’udienza di riesame del soggetto sottoposto a restrizione della libertà
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 11803 ud. 27/02/2020, depositata il 09/04/2020, hanno stabilito che, in tema di procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, la persona detenuta o internata ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all’udienza camerale può esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza stessa solo se ne ha fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l’istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l’istanza di differimento dell’udienza ai sensi dell’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen.