La Prima sezione penale sulla notifica alla persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare personale
Con questa recentissima pronuncia della Prima Sezione Penale della Cassazione un condivisibile principio di diritto che contempera gli interessi delle parti squilibrati dalla sciagurata norma che ha imposto di comunicare alla persona offesa anche le richieste in materia cautelare: la Cassazione afferma senza mezzi termini che tale comunicazione è dovuta solo quanto la persona offesa abbia nominato un difensore di fiducia quindi le notifiche potranno essere indirizzate presso di lui ex art. 33 disp. att. c.p.p. a mezzo PEC con grande celerità ovvero quanto la persona offesa abbia espressamente eletto o dichiarato il domicilio ai sensi dell’art. 161 c.p.p. con questo dimostrando effettivo interesse a ricevere tali comunicazioni. La Suprema Corte ha fatto correttamente una interpretazione basata essenzialmente sul testo letterale della norma, primo dei criteri ermeneutici enunciati dalle Preleggi talvolta non abbastanza applicato in favore di criteri meno oggettivi e quindi forieri di incertezza sulla prevedibilità della decisioni giudiziarie.
Filippo Poggi