Preclusione della costituzione di parte civile per il danneggiato che sia stato portato a conoscenza dell’accordo tra imputato e pubblico ministero
La sentenza n. 22581/2020 riafferma il principio secondo cui, in tema di patteggiamento, nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena (nella specie, udienza preliminare), al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile qualora la richiesta ed il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice, atteso che, in tal caso, il predetto è posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di trovare sbocco nella condanna
dell’imputato al risarcimento del danno; diversamente, qualora il danneggiato non sia stato notiziato dell’intervenuto accordo tra imputato e pubblico ministero, non gli e inibita la costituzione e, pertanto, è legittimo il provvedimento con cui il giudice liquidi in suo favore le relative spese (Sez. 5, n. 17272 del 06/03/2020, A., Rv. 279115).