SEQUESTRO DOCUMENTI INFORMATICI – ESECUZIONE cd COPIA INTEGRALE – SELEZIONE – RESTITUZIONE COPIA INTEGRALE
Una sentenza di straordinario della Sesta Sezione Penale interesse in tema di sequestro probatorio di documenti informatici.
La sentenza ribadisce e afferma che:
- Il decreto di sequestro probatorio deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita anche in caso di sequestro del corpo di reato;
- La motivazione deve essere più esaustiva in caso di sequestro di cose pertinenti al reato concetto “di per sé scarsamente delimitativo”;
- La verifica della funzionalità non occasionale tra il bene e la condotta deve essere maggiormente rigorosa quando il bene appartenga ad un terzo estraneo al reato (come nel caso de quo);
- La motivazione sola consente di tenere “sotto controllo” l’intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti;
- Il sequestro può essere esteso e anche totalizzante” (pag. 9) tuttavia specie nei confronti dell’estraneo al reato il tempo per la selezione da quello che è rilevante e quello che non lo è deve essere ragionevolmente breve;
- Mai il sequestro probatorio può assumere una valenza esplorativa al fine non dichiarato di ricercare altre notizie di reato;
- In caso di documenti informatici vengono sequestrati i supporti (tablet, cellulare, pc, pen drive etc.) su cui detti documenti sono incorporati;
- Immediatamente deve essere formata la copia clone dell’hard disk conforme all’originale e resa non modificabile;
- Non è assolutamente sufficiente la restituzione dei supporti fisici agli aventi diritto;
- Previa selezione devono essere individuati i documenti informatici rilevanti a fini di prova del reato per cui si procede;
- La copia integrale della memoria informatica di un apparato è una copia “mezzo” non una copia “fine” (pag. 11).
- La copia integrale non può trattenere la copia integrale se non per il tempo strettamente necessario per la selezione del materiale rilevante;
- La copia integrale deve poi essere restituita all’avente diritto;
- Non è consentita una funzione esplorativa (pag. 12) finalizzata all’acquisizione , diretta o indiretta, di altre notizie di reato.
In considerazione della violazione di plurime disposizione di legge la Suprema Corte ha annullato senza rinvio il decreto di perquisizione e l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze, disponendo la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto (peraltro non indagati), senza trattenimento di copia dei dati.
Filippo Poggi