Un comodo vademecum sul deposito atti penali del COA di Roma
In allegato questo utilissimo vademecum realizzato meritoriamente dal COA di Roma che chiarisce molti aspetti ancora problematici.
L’unico passaggio che non mi convince del tutto è l’orario per il deposito di atti a mezzo PEC che viene individuato nelle ore 13 dei giorni feriali.
L’art. 24, comma 4 del DL N. 137/2020 come risulta nel testo modificato in sede di conversione in Legge n. 176/2020 (entrata in vigore il 24.12.2020) afferma che: “il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza” espressione semantica che non può essere assolutamente confusa con l’orario di apertura al pubblico di cancellerie e segreterie (art. 172, comma 6 c.p.p.) secondo i provvedimenti dei Dirigenti (il che implica finalmente un unico regime per tutto il territorio della Stato).
Il deposito a mio avviso è quindi tempestivo purché inviato via PEC entro le 23.59 del giorno di scadenza.
Le copie di documenti allegati agli atti debbono essere sottoscritti con firma digitale per conformità all’originale.
Filippo Poggi
Art. 24
Disposizioni per la semplificazione delle attivita’ di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
- In deroga ((a quanto previsto)) dall’articolo 221, comma 11, del
decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni ((dalla
legge n. 77)) del 2020, fino alla scadenza del termine di cui
all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di
memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’articolo
415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici
delle procure della repubblica presso i tribunali avviene,
esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale
telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e
con le modalita’ stabilite ((nel medesimo provvedimento)), anche in
deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli
atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di
accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita’
stabilite dal provvedimento.
- Con uno o piu’ decreti del Ministro della giustizia, saranno
indicati gli ulteriori atti per quali sara’ reso possibile il
deposito telematico nelle modalita’ di cui al comma 1.
- Gli uffici giudiziari, nei quali e’ reso possibile il deposito
telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all’utilizzo
del portale, senza necessita’ di ulteriore verifica o accertamento da
parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.
- Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati
diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del
termine di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e’
consentito il deposito con valore legale ((mediante invio
dall’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro
generale degli indirizzi certificati di cui all’articolo 7 del
regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia)) 21
febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalita’ di cui al periodo
precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli
uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento
del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati,
((pubblicato nel portale)) dei servizi telematici. Con il medesimo
provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai
formati degli atti ((e alla sottoscrizione digitale)) e le ulteriori
modalita’ di invio. ((Quando il messaggio di posta elettronica
certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento
del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui
al presente comma, il deposito puo’ essere eseguito mediante l’invio
di piu’ messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito e’
tempestivo quando e’ eseguito entro la fine del giorno di scadenza)).
- Ai fini dell’attestazione del deposito degli atti dei difensori
inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del ((comma
4)), il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici
giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e
ad inserire l’atto nel fascicolo telematico. Ai fini della
continuita’ della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresi’,
all’inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell’atto
ricevuto con l’attestazione della data di ricezione nella casella di
posta elettronica certificata dell’ufficio ((e dell’intestazione
della casella di posta elettronica certificata di provenienza)).
- Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno
individuati ai sensi del comma 2 l’invio tramite posta elettronica
certificata non e’ consentito e non produce alcun effetto di legge.
((6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e
583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al
comma 4 ha ad oggetto un’impugnazione, l’atto in forma di documento
informatico e’ sottoscritto digitalmente secondo le modalita’
indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica
indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica
per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformita’
all’originale.
6-ter. L’impugnazione e’ trasmessa tramite posta elettronica
certificata dall’indirizzo di posta elettronica certificata del
difensore a quello dell’ufficio che ha emesso il provvedimento
impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalita’ e nel
rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la
disposizione di cui all’articolo 582, comma 2, del codice di
procedura penale.
6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini
rispettivamente previsti, secondo le modalita’ indicate nei commi
6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite
posta elettronica certificata dall’indirizzo di posta elettronica
certificata del difensore a quello dell’ufficio del giudice
dell’impugnazione, individuato ai sensi del comma 4.
6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e
6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque
denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli
articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai
reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.
Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in
materia di misure cautelari personali e reali, l’atto di
impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, e’
trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del
tribunale di cui all’articolo 309, comma 7, del codice di procedura
penale.
6-sexies. Fermo quanto previsto dall’articolo 591 del codice di
procedura penale, nel caso di proposizione dell’atto ai sensi del
comma 6-bis l’impugnazione e’ altresi’ inammissibile:
- a) quando l’atto di impugnazione non e’ sottoscritto digitalmente
dal difensore;
- b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma
6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per
conformita’ all’originale;
- c) quando l’atto e’ trasmesso da un indirizzo di posta
elettronica certificata che non e’ presente nel Registro generale
degli indirizzi certificati di cui al comma 4;
- d) quando l’atto e’ trasmesso da un indirizzo di posta
elettronica certificata che non e’ intestato al difensore;
- e) quando l’atto e’ trasmesso a un indirizzo di posta elettronica
certificata diverso da quello indicato per l’ufficio che ha emesso il
provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di
richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di
misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta
elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale
di cui all’articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal
provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati di cui al comma 4.
6-septies. Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha
emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d’ufficio, con
ordinanza l’inammissibilita’ dell’impugnazione e dispone l’esecuzione
del provvedimento impugnato.
6-octies. Le disposizioni del comma 6-sexies si applicano, in
quanto compatibili, agli atti indicati al comma 6-quinquies.
6-novies. Ai fini dell’attestazione del deposito degli atti
trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da
6-bis a 6-quinquies e della continuita’ della tenuta del fascicolo
cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 5.
6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-novies si
applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di
opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli
atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i
reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti
digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata
del giudice competente, ai sensi del comma 4.
6-undecies. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono
con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente)).