Precisazioni PDP riguardo al deposito di nomine per la fase delle indagini preliminari (non post 415 bis cpp)
In allegato l’Aggiornamento del SICP per il deposito nomina difensore in fase di indagini preliminari emesso dal Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati.
La precisazione è molto importante per il deposito delle nomine in fase di precedente al 415 bis, da effettuarsi a mezzo PDP.
Il deposito dell’atto in parola sarà gestito allo stato in modo differente dal deposito della nomina nella fase successiva all’avviso di cui all’articolo 415 bis cpp. In particolare:
• l’avvocato deve allegare all’atto di nomina un documento definito “atto abilitante”, cui non è necessario apporre la firma digitale, da cui risulti la conoscenza dell’esistenza di un procedimento a carico del proprio assistito o nel quale il soggetto difeso sia parte offesa. Nel campo oggetto il medesimo difensore descriverà la tipologia dell’atto abilitante (ad esempio certificato ex articolo 335 cpp);
• prima dell’avviso 415 bis cpp potrà essere depositata la sola nomina, o eventualmente la revoca o la rinuncia, ma non anche (contestualmente o meno) altri atti difensivi;
• l’operatore della Procura, al momento dell’accettazione, ricevuta la segnalazione della mancanza dell’avviso 415 bis cpp, e potrà accettare l’atto di nomina dopo aver verificato che l’atto abilitante prodotto dall’avvocato sia presente e idoneo.
Ministero della Giustizia – Deposito-Nomina-in-fase-di-indagine-12-02-2021 (1)