Rifiuto di sottoporsi ad alcoltest tramite prelievo ematico in assenza di sottoposizione a cure mediche
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione IV Sezione Penale, Sentenza 16 marzo 2021, n. 10135, non è penalmente rilevante il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico tramite prelievo ematico da effettuarsi presso una struttura sanitaria nel caso in cui il conducente, seppur in presenza di un incidente stradale, non sia sottoposto a cure mediche.
Solo nell’ipotesi in cui i conducenti siano stati coinvolti in incidenti stradali e siano stati sottoposti a cure mediche presso la struttura sanitaria, gli Organi di Polizia possono chiedere che l’accertamento del tasso alcolemico venga effettuato presso la struttura sanitaria stessa.
Nel caso che occupa la sentenza il conducente, dopo avere effettuato la prova con il precursore da cui è risultato un valore positivo, ha rifiutato di sottoporsi al prelievo ematico presso una struttura sanitaria su richiesta degli Organi di Polizia. L’invito ad effettuare l’esame ematico non dipendeva dal fatto che il conducente dovesse necessitare di cure mediche bensì da problemi logistici del Comando di Polizia che non poteva effettuare l’alcoltest perché ne era sprovvisto. Di qui la piena legittimità del rifiuto del conducente.
C.d.S.186c.7esclusione.C.P.2021