TRASMISSIONI ATTI A MEZZO PEC ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – SETTORE PENALE
In questa sentenza della Prima Sezione Penale vi è una antologia dei rischi che si corrono in questi tempi di norme fluide e continuamente mutevoli, per giunta contenute in atti amministrativi.
Nel caso di specie la richiesta di trattazione orale del ricorso non stata ammessa in quanto presentata fuori termine, in quanto deve essere fatta pervenire alla Corte almeno 25 giorni prima dell’udienza.
I motivi aggiunti non sono stati ammessi in quanto indirizzati da un indirizzo PEC da quello indicato dal provvedimento del DGSIA del 9.11.2020 anche occorre dire che l’indirizzo utilizzato era indicato anche sul sito della Corte per gli invii precedenti e questo ha ingenerato sicuramente una notevole confusione.
Tali motivi aggiunti non sono stati valutati neppure come memoria ai sensi dell’art. 121 c.p.p. in quanto pervenuti oltre il termine di 15 giorni liberi prima dell’udienza.
La Cassazione rammenta che nei termini che di computano a ritroso non ci conta il dies a quo e neppure il dies ad quem quindi per una udienza fissata per il 20 marzo ad esempio, i motivi o la memoria devono essere depositati/pervenire in cancelleria entro il 4 marzo (se festivo occorre depositare il giorno precedente, quindi il 3 marzo).
Occorre prestare la massima attenzione in quanto si tratta di cause di inammissibilità rilevabili di ufficio.
Filippo Poggi
Cass. sez. I, 12.03.2021 n. 9887 Motivi nuovi inviati via pec a indirizzo non corretto deposito_atti_con_valore_legale_ex_art_24_comma_4_dl_137_2020_indirizzi_PEC_corretto