Statuto

S T A T U T O

MODIFICATO

dalla Assemblea della Camera Penale del 23 settembre 2011 che ha soppresso la Sezione di Rimini e da quelle del 19 dicembre 2014, del 20 febbraio 2015, del 28 marzo 2022 e del 27 marzo 2023.

COSTITUZIONE

Articolo 1. DENOMINAZIONE.

E’ costituita una associazione denominata “CAMERA PENALE DELLA ROMAGNA”, della quale possono far parte gli avvocati e praticanti avvocati abilitati al patrocinio, che esercitano il proprio ministero in materia penale nei Circondari dei Tribunali di Forlì e Ravenna. L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa è costituita dalle sezioni di Forlì-Cesena (coincidente con il circondario del Tribunale di Forlì) e di Ravenna (coincidente con il circondario del Tribunale di Ravenna).

Articolo 2. SCOPO.

La Camera Penale della Romagna ha lo scopo di contribuire a mantenere alto e difendere il prestigio della classe forense, di operare per una migliore e più moderna ed efficiente giustizia penale, di rafforzare i vincoli di solidarietà fra gli avvocati penalisti e di promuovere iniziative culturali, quali conferenze, dibattiti, studi, ricerche e pubblicazioni di monografie e riviste.

Articolo 3. SEDE.

L’associazione ha sede presso lo studio del presidente nominato dalla assemblea ordinaria, in ogni caso presso capoluogo di circondario. Sede che a cura del Consiglio direttivo sarà prontamente comunicata a chi di dovere.

Articolo 4. DURATA.

L’associazione è costituita a tempo illimitato.

SOCI

Articolo 5. CATEGORIE DEI SOCI.

I soci si distinguono in: ordinari, sostenitori e benemeriti (questi ultimi senza diritto a voto in assemblea).

Articolo 6. AMMISSIONE DEI SOCI.

Possono divenire soci, a loro domanda, gli avvocati ed i praticanti avvocati, esercenti il patrocinio penale e regolarmente iscritti negli albi professionali tenuti dai Consigli degli Ordini presso i Tribunali di Forlì e Ravenna. Sulla domanda decide il Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda l’interessato può ricorrere al giudizio dell’assemblea. L’iscrizione alla Camera Penale si intende tacitamente confermata anno per anno, salvo rinuncia da comunicare con lettera raccomandata o PEC entro il 30 settembre dell’anno in corso, per l’anno successivo, ed è incompatibile con quella ad altre associazioni similari.

Articolo 7. ESCLUSIONE DEI SOCI.

Il Consiglio delibera la cancellazione: a) del socio che abbia perduto anche temporaneamente il requisito che ne legittima l’ammissione; b) del socio moroso a trenta giorni dal secondo invito (effettuato mediante PEC) a regolarizzare la propria posizione; c) del socio che si sia posto in contrasto con gli scopi statutari. Contro la delibera del consiglio, immediatamente esecutiva, il socio può ricorrere al giudizio dell’assemblea la cui decisione sarà irrevocabile.
Nel caso previsto sub b) il socio – entro 15 giorni dal ricevimento della PEC – ha la facoltà di presentare memorie e di chiedere di essere sentito personalmente in relazione alle ragioni del mancato pagamento. In quest’ultimo caso, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di sentire il socio che lo richieda, e può concedere termine per il pagamento. Anche nel caso sub c) il socio dovrà essere sentito, qualora lo richieda, dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio può essere riacquistata, ove l’interessato sia rientrato in possesso dei requisiti che ne legittimano l’ammissione o abbia sanato la morosità, previa valutazione di apposita domanda di reiscrizione, da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 8. QUOTA ASSOCIATIVA.

La quota sociale annua verrà stabilita dal Consiglio direttivo. La quota associativa dovrà essere versata entro il 30 settembre dell’anno di riferimento.

Articolo 9. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE.

Organi dell’Associazione sono: a) l’Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente e i Vice Presidenti del Consiglio Direttivo; d) il Segretario; e) il Tesoriere; f) il Comitato scientifico quale organo consultivo.

ASSEMBLEA

Articolo 10. ASSEMBLEA ORDINARIA.

L’Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno, ad essa partecipano con diritto di intervento e voto gli iscritti in regola con il pagamento delle quote annuali. Essa viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, corredata degli argomenti all’ordine del giorno. Essa: a) delibera sulla relazione anche programmatica del Presidente e sugli argomenti all’ “ordine del giorno”, b) approva i bilanci preventivi e consuntivi; c) elegge ogni biennio i membri del Consiglio Direttivo; d) delibera su questioni preventivamente proposte da almeno 1/10 degli iscritti legittimati a partecipare all’assemblea.

Articolo 11. ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

L’Assemblea Straordinaria viene convocata con relativo o.d.g. dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta: a) la convocazione sia ritenuta necessaria dal Consiglio Direttivo, il quale deve corredare la richiesta degli argomenti all’ordine del giorno; b) la convocazione sia richiesta da almeno tre componenti del Consiglio Direttivo, i quali, in tal caso, devono corredare detta richiesta degli argomenti all’ordine del giorno; c) la convocazione sia richiesta con domanda motivata sottoscritta personalmente da almeno il 1/5 dei soci.

Articolo 12. CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA.

La convocazione dell’Assemblea, con relativo “ordine del giorno”, deve avvenire quindici giorni prima della data fissata, ad eccezione di quella che indice le elezioni del Consiglio Direttivo che deve avvenire trenta giorni prima della data fissata. Tutte le convocazioni possono essere effettuate tramite PEC inviata agli indirizzi indicati dai soci al momento dell’iscrizione o successivamente ovvero risultante dall’Albo degli Avvocati, tramite fax o con comunicazione consegnata a mano. L’avviso di convocazione verrà comunque affisso anche presso la Sala Avvocati presso i Tribunali di Forlì e di Ravenna. L’Assemblea è valida purché sia presente la maggioranza assoluta dei Soci legittimati a norma dell’art. 10 in prima convocazione, mentre in seconda convocazione sarà sufficiente la presenza di 1/6 dei Soci legittimati a norma dell’art. 10. Tra prima e seconda convocazione deve decorrere almeno 1 ora.

Articolo 13 PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

Partecipano all’Assemblea con diritto di voto, tutti gli avvocati e praticanti Soci in regola con il versamento delle quote sociali. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice. Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà rappresentare per delega non più di due soci. Le deleghe dovranno essere rilasciate per iscritto e depositate all’inizio dell’Assemblea o, comunque, prima del voto. Il Presidente del Consiglio Direttivo assumerà le funzioni di Presidente dell’Assemblea e provvederà, prima di dar corso ai lavori, ad invitare i soci presenti a depositare le deleghe eventualmente in loro possesso. Prima dell’espressione del voto, la regolarità delle deleghe verrà verificata dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea e dagli altri componenti del Consiglio Direttivo. Le deleghe non potranno essere rilasciate agli iscritti candidati al consiglio direttivo. Per le votazioni relative a persone ed alla elezione delle cariche sociali sarà adottato lo scrutinio segreto, assicurando modalità di voto che rispettino rigorosamente la riservatezza dell’espressione dello stesso.

Articolo 14 DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea ordinaria è l’unico Organo competente a modificare lo Statuto dell’Associazione, a trasformarne lo stato giuridico ed a scioglierla, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei Soci presenti anche a mezzo di delega. In caso di scioglimento l’Assemblea deciderà sulla destinazione del relativo patrimonio secondo le norme previste dal codice civile. Le delibere dell’Assemblea debbono essere rese conoscibili mediante invio di e-mail a tutti gli iscritti ovvero tramite la pubblicazione nel sito internet della Camera Penale.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 15. IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un minimo di sette ad un massimo di nove membri. Alle elezioni del Consiglio Direttivo possono partecipare come elettori solo coloro che si siano iscritti per la prima volta almeno tre mesi prima della data delle elezioni ed i soci che abbiano effettuato il versamento della quota associativa relativa all’esercizio nel quale si svolgono le elezioni. Risulteranno eletti alla carica di componenti il Consiglio Direttivo i Soci che avranno riportato il maggior numero di voti validi. In caso di egual numero di voti per l’ultimo o gli ultimi in graduatoria risulterà eletto il Socio con maggior anzianità di iscrizione all’Albo degli Avvocati. La carica di membro del Consiglio Direttivo della Camera Penale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva ricoperta nei Consigli degli Ordini Forensi in altri Organi rappresentativi della categoria forense, eccezion fatta per le cariche nell´Unione delle Camere Penali. Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo risultasse eletto ad altra carica nel corso del mandato dovrà scegliere, entro un mese dall’elezione, quale carica ricoprire. I Consiglieri eletti sono investiti del mandato con la partecipazione al primo Consiglio Direttivo da convocarsi entro venti giorni dall’elezione, restano in carica due anni a partire dalla data di investitura e non sono eleggibili per più di quattro volte consecutive. Il Presidente della Camera Penale dura in carica due anni e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi. Alla carica di Presidente si alterneranno tendenzialmente consiglieri di diversa sezione rispetto a quella del Presidente uscente e così via. In caso di mancata investitura risulteranno eletti di diritto i primi dei non eletti. Comporta automatica decadenza dalla carica di Consigliere la mancata partecipazione personale ad almeno 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo o ad almeno la metà delle riunioni fissate in un anno solare.

Articolo 16. LA COMMISSIONE ELETTORALE.

L’Assemblea, per le votazioni relative all’elezione delle cariche sociali, nomina una commissione elettorale composta di tre membri, scelti tra gli iscritti. Il componente più anziano per iscrizione all’Albo assume la qualità di Presidente della Commissione elettorale. Non possono far parte della Commissione elettorale i membri del Consiglio direttivo uscente e i candidati alle elezioni. Qualora, dopo la nomina, un membro della Commissione elettorale intenda candidarsi, deve dimettersi. Compiti della Commissione sono: 1) controllare regolarità dell’esercizio di voto; 2) pronunciarsi sulla regolarità dei voti espressi; 3) dare atto del risultato elettorale, proclamando gli eletti.

Articolo 17. ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

L’Assemblea che indice le elezioni del Consiglio Direttivo deve essere convocata non oltre 30 giorni prima della scadenza del biennio di cui all’art. 15 e le elezioni dovranno tenersi non oltre 10 giorni prima di detta scadenza. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea dei soci con voto segreto. Ogni elettore potrà votare da un minimo di sette ad un massimo di nove candidati. Nel caso in cui l’elettore decida di esprimere otto preferenze metà dei candidati indicati dovranno appartenere al Foro di Forlì-Cesena e metà al Foro di Ravenna; in caso di numero dispari di preferenze espresse la metà dei candidati indicati dovrà provenire da uno dei due Fori e la restante metà + uno dall’altro Foro. Un numero maggiore o minore di preferenze indicate o che non garantisce l’equilibrio tra i due Fori come da comma precedente comporterà la nullità del voto. In casi eccezionali di votazione on-line, previa delibera del Consiglio Direttivo, si dovranno rispettare le medesime regole; laddove non sia possibile, per ragioni tecniche, il controllo delle singole schede di voto, dovrà mantenersi comunque inalterata la ripartizione finale dei candidati tra le due sezioni. Dopo la promulgazione dei risultati e fintanto che i neo eletti non abbiano assunto la carica o, comunque, in caso che le elezioni si tengano a triennio già scaduto, il Consiglio Direttivo uscente è prorogato di diritto per lo svolgimento degli affari correnti. Tutti gli iscritti alla Camera Penale della Romagna da almeno sei mesi, in regola con il pagamento delle quote sociali, potranno essere eletti al Consiglio Direttivo. Le candidature dovranno pervenire cinque giorni prima della data fissata per le operazioni di voto tramite PEC all’indirizzo della Camera Penale della Romagna che è fissato presso lo studio del Presidente pro-tempore.

Articolo 18. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E SUA PRESIDENZA.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e due Vice-Presidenti appartenenti ciascuno ad un diverso Circondario, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, almeno sei volte all’anno, in riunioni ordinarie e, su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo, in riunioni straordinarie. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite con la presenza personale di almeno la metà più uno dei suoi membri. Esso delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice-Presidente più anziano per iscrizione all’Albo degli Avvocati. Le delibere del Consiglio Direttivo, conservate presso la sede della Camera Penale, devono essere rese conoscibili mediante pubblicazione sul sito web della Camera Penale, salvi i necessari omissis allorchè gli argomenti oggetto della delibera coinvolgano persone.

Articolo 19. LEGALE RAPPRESENTANZA.

La legale rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio direttivo e, in sua assenza o impedimento, ad uno dei vice presidenti.

Articolo 20. COMMISSIONI, OSSERVATORI E ORGANI LOCALI.

Il Consiglio direttivo provvede alla nomina di commissioni, osservatori e organi locali circondariali stabilendone il numero ed i compiti.

Articolo 21. REGOLAMENTO INTERNO.

Il Consiglio direttivo potrà compilare norme e regolamenti interni in attuazione del presente statuto.

Articolo 22. PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote di associazione;

  1. b) dalle quote di iscrizione alla Scuola Territoriale ed alle iniziative della camera penale
    c) dai contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, a qualunque titolo disposti a favore dell’Associazione stessa.

COMITATO SCIENTIFICO

articolo 23. COMPOSIZIONE COMITATO SCIENTIFICO E FUNZIONI

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico.

Il Comitato scientifico è composto da un numero di tre a cinque membri nominati dal Consiglio Direttivo, entro un mese dalla sua elezione. I membri sono scelti, in considerazioni delle loro particolari attitudini e competenze, tra gli stessi soci ma anche tra personalità accademiche o altri giuristi il cui apporto possa contribuire allo scopo dell’Associazione.
Il Comitato nomina al proprio interno un coordinatore.
Il Comitato collabora col Consiglio Direttivo, anche con proposte di propria iniziativa, alla realizzazione degli scopi dell’Associazione, ed in particolare:
a) a richiesta dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo esprime pareri su questioni giuridiche, tanto de lege data quanto de lege ferenda;
b) predispone il materiale per dibattiti ed incontri sulle questioni di cui sopra, curandone anche, sia prima che dopo, l’eventuale pubblicazione;
c) organizza corsi di formazione o aggiornamento, sia per i soci che per quanti aderiscono all’Associazione;

  1. d) partecipa e coadiuva il lavoro delle commissioni, osservatori ed organi locali.
    Il Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio Direttivo partecipano personalmente o delegando altro Consigliere alle riunioni del Comitato scientifico, che gliene comunica le date con congruo anticipo.

NORME FINALI

Articolo 24. ASSOCIAZIONI AFFINI.

La Camera Penale della Romagna può, su parere del consiglio direttivo, aderire ad associazioni affini di carattere nazionale ed internazionale.

Articolo 25. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.

Per tutto quando non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge ed allo statuto dell’Unione delle Camere Penali Italiane. Statuto modificato dalla assemblea della Camera Penale del 23 settembre 2011. Successivamente modificato dalla assemblea della Camera Penale del 19 dicembre 2014 ratificata il 20 febbraio 2015. Successivamente modificato dalla assemblea della Camera Penale del 20 febbraio 2015. Successivamente modificato dalla assemblea della Camera Penale del 28 marzo 2022 e del 27 marzo 2023.